Descrizione
La responsabilità disciplinare a scuola: dolo e colpa
La responsabilità disciplinare del personale della scuola si configura quando il dipendente, con comportamento doloso o colposo, viola gli obblighi derivanti dal proprio rapporto di lavoro e dal codice di comportamento.
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Dolo: si realizza quando il lavoratore prevede e intende l’evento dannoso o pericoloso come conseguenza della propria condotta, in conformità a quanto disposto dall’articolo 43 del Codice penale.
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Colpa: ricorre invece nei casi in cui la violazione derivi da negligenza, imprudenza, imperizia o dal mancato rispetto di leggi, regolamenti o disposizioni di servizio, senza la volontà di arrecare danno o di commettere l’infrazione.
Le fonti normative
- Costituzione, art. 97, co. 2: i pubblici uffici devono assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
- D.Lgs. n. 165/2001, Titolo IV: regola il rapporto di lavoro, la responsabilità disciplinare, le infrazioni e le sanzioni di maggior gravità.
- PERSONALE ATA (TITOLO V – NUOVO CCNL 2019 – 2021 Nuovo codice disciplinare)
- DOCENTI (art. 91 CCNL_29.11.2007 e artt 492 sino a 499 del D.Lgs 297/94 e D.lgs. 297/94 – CCNL 2019-21, art. 48, pag. 67)
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Lo statuto dei lavoratori prevede che le norme disciplinari (infrazioni, sanzioni e procedure) debbano essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante l’affissione in un luogo accessibile a tutti.
L’art. 68, c. 2 del D.lgs. 150 del 27.10.2009 (attuazione della legge delega 15/2009), in materia di norme disciplinari, ha previsto che la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione dei documenti sottoelencati equivale alla loro affissione presso l’ingresso della sede di lavoro.
Circolare Funzione Pubblica n. 14 del 23.12.2010, OGGETTO: d.lgs. n. 150 del 2009 – disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare – problematiche applicative.
L’art. 17 del DPR 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 – in vigore dal 14 luglio 2023) prevede la pubblicazione del Codice di Comportamento sul sito internet istituzionale e sulla rete intranet.
- D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(GU n.129 del 4-6-2013) - D.P.R. del 13 giugno 2023, n. 81 – Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (GU n. 150 del 29-6-2023)
Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIM
DM 30 giugno 2014, n. 525
Con decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 525 è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del MIM, che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall’art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”, integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.
Le norme contenute nel Codice si applicano a tutto il personale dipendente e in servizio presso il MIUR (Amministrazione centrale e periferica), ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale comandato. I doveri di comportamento e gli obblighi di condotta del Codice si applicano, inoltre, ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e incarichi negli uffici di diretta collaborazione del Ministro; ai dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese e ditte fornitrici di beni o servizi in favore dell’amministrazione e che svolgano la propria attività all’interno del Ministero o presso gli USR.
La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare nonché, nei casi previsti, di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.
Scarica i file:
– Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito
– Codice di comportamento Ministero Istruzione e del merito
Si pubblica inoltre la raccolta delle normativa vigente in materia disciplinare e di comportamento dei dipendenti della P.A.:
Come noto, il recente D. Lgs 75 ha introdotto ulteriori modifiche ed integrazioni al T.U. 165/2001.
Numerose, in particolare, sono le novità concernenti il rapporto di lavoro ed il procedimento disciplinare.
Di particolare rilievo risultano essere:
a) i nuovi termini del procedimento disciplinare;
b) l’espressa previsione della competenza dei dirigenti scolastici nell’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione per 10 giorni;
c) doverosità delle comunicazioni all’Ispettorato per la funzione pubblica, con un esplicito richiamo legislativo.
In riferimento alla lett. a) si elencano, qui di seguito, i termini del procedimento disciplinare come riformati: la contestazione d’addebito deve avvenire con immediatezza, o comunque non oltre 30 giorni dalla conoscenza dei fatti; il dipendente è convocato per l’audizione a sua difesa con preavviso di almeno 20 giorni; il procedimento disciplinare si conclude, con archiviazione o irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito per le infrazioni di minore gravità (fino a dieci giorni di sospensione), oppure entro centoventi giorni per le infrazioni di maggiore gravità, di competenza dell’UPD (art. 55-bis, commi 9 e 9-quinquies).
In riferimento alla lett. b) si richiama l’attenzione, in particolare, sull’introduzione del comma 9-quater nell’art. 55 bis :
((9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.))
- D.Lgs. n. 116 del 20 giugno 2016 che apporta modificazioni all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativamente alla “falsa attestazione della presenza in servizio”
- SINTESI – Artt-55-55sexies-Dlgs-165_01- AGGIORNATI dopo il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75
- PERSONALE ATA (TITOLO V – NUOVO CCNL 2019 – 2021 Nuovo codice disciplinare)
- DOCENTI (art. 91 CCNL_29.11.2007 e artt 492 sino a 499 del D.Lgs 297/94 e D.lgs. 297/94 – CCNL 2019-21, art. 48, pag. 67)
- D. Lgs. 165/2001 (artt. 53 e sino al 55 septies)
- D.Lgs. 150/2009 (Capo V – sanzioni disciplinari – artt. dal 67 al 73)
- CIRC MIUR N 88 – Prot 3308 – 8 novembre 2010
- CIRC. MIUR – Prot 0003310 – 8 novembre 2010