Circolare 18 - 2023/2024

DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.

DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto L’art. 2048 Cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

Visto il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;

Visto il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018

TENUTO CONTO che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività del personale scolastico, mediante l’adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

EMANA

la seguente

DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L’A.S. 2023/24 E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE di seguito riportate:

1) Durante lo svolgimento dell’attività didattica;

2) Dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula e al termine delle lezioni durante il tragitto aula – uscita dall’edificio;

3) Riguardo ai collaboratori scolastici;

4) Durante i cambi di turno tra i docenti;

5) Durante l’intervallo – ricreazione;

6) Durante il tragitto aula /palestra/ laboratori e mensa;

7) Riguardo l’uscita temporanea degli alunni dalla classe;

8) Riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”;

9) Entrate posticipate;
10) Uscite anticipate;

11) Uso delle attrezzature.

  1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLATTIVITADIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi.

A tal proposito, l’art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009, dispone che, “per assicurare laccoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dellinizio delle lezioni (e dunque dellinizio del proprio orario di servizio) e ad assistere alluscita degli alunni medesimi”.

La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2047 C.C.,” in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Dispone l’art. 2048 C.C. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001,n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ.,sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che lobbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per losservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante lesercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante lespletamento dellattività didattica debba per esigenze impellenti e improcastinabili, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratorescolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale.

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.

2) VIGILANZA DALLINGRESSO DELLEDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLAULA E AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALLEDIFICIO

• Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico allinizio di ogni turno di attività didattica, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascun ingresso delledificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio deglialunni nei rispettivi piani o aree di servizio, fino allentrata degli stessi nelle proprie aule.

• Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.

• E’ vietato ai genitori degli alunni accompagnare i figli all’interno dell’edificio o fino alle aule, se non espressamente autorizzati.

• Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita delledificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

• Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani assegnati.

• Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell’edificio.

• Durante l’orario scolastico, gli alunni minorenni possono uscire dalla scuola per validi motivi personali solo se prelevati da uno dei genitori o persona preliminarmente delegata.

L’ingresso nella scuola e nelle aule, così come l’uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Si precisa, inoltre, che è fatto divieto di entrare e\o uscire dalle Porte di Emergenza.

L’ingresso e l’uscita degli alunni avviene sulla base degli orari stabiliti e in relazione al funzionamento previsto per le classi. L’obbligo di vigilanza degli insegnanti ha inizio 5 minuti prima del suono della prima campana, che autorizza gli allievi a recarsi nelle rispettive aule, dove vengono accolti dagli insegnanti in servizio per quell’ora.

Non è consentito il transito, in entrata o uscita dal cancello carrabile, a nessun tipo di veicolo durante l’apertura sia per l’entrata che per l’uscita degli studenti negli orari specificati in apposite circolari.

3) COLLABORATORI SCOLASTICI

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA, come previsto dall’art. 47 , comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A); in particolare, spettano ai Collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare” degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante l’intervallo.

                    

4) VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

• Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei Docenti, i Collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, possibilmente recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

• I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente, al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza.

• I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi,

o debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

o In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai Responsabili di sede.

• Qualora un docente inizi il servizio durante un’ora intermedia, o abbia avuto un’ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un’ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell’ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.

  • I docenti dell’ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l’aula e che tale operazione si svolga con ordine. Ogni docente deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando la mancata osservanza delle regole scolastiche lo richieda.

5) VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO/RICREAZIONE

• La ricreazione dura non più di quindici minuti e sarà effettuata, esclusivamente in classe o all’aperto nei giardini/cortili, dal docente in orario e sotto la sua esclusiva sorveglianza e responsabilità, sempre in maniera ordinata e tale da agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza. In caso di allontanamento per impellenti necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico, il quale assumerà la responsabilità della vigilanza.

• Durante la ricreazione, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza.

Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo.

Qualora il gruppo-classe si trovi in giardino/cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti, che avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino tanto da rendere difficile il controllo di tutti.

• Durante gli intervalli sono da evitare attività che possono diventare pericolose (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc…): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta larea interessata, prestando la massima attenzione;

devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

Edovere dei docenti controllare che gli alunni non escano dallIstituto e non si allontanino dal gruppo-classe. I cancelli saranno sorvegliati dal personale non docente.

Al suono della campana che segnala la fine dellintervallo. gli studenti devono rientrare nelle aule e le lezioni devono riprendere tempestivamente. Gli alunni che, a giudizio dell’insegnante, si attardino oltre il necessario, verranno ammoniti con relativa annotazione sul registro di classe.

Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anchessi tenuti ad adoperarsi per garantire lincolumità degli alunni.

6) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall’aula ai laboratori i docenti accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza affinchè il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza.

7) USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni luscita dalla classe durante la lezione solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro.  Durante tale uscita, il docente dovrà accertarsi che l’attività svolta dall’alunno uscito dall’aula sia tale da non comportare alcun pericolo per sé e per gli altri, avvalendosi del supporto dei collaboratori scolastici.

• In considerazione del fatto che ciò comporterebbe mancata vigilanza, è assolutamente vietato l’allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.

  • Allo stesso modo, non è consentito fare uscire dallaula gli alunni per incombenze legate allattività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale).

8) VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

9) ENTRATE POSTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato, e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti il docente/coordinatore è tenuto ad informare il Dirigente.

• Quando le entrate posticipate superano il limite fissato devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o suo delegato, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.

• L’insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul Registro di classe.

                       

10) USCITE ANTICIPATE

• Nessun alunno può uscire prima del termine delle attività, se non a fronte di autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Collaboratore delegato.

• Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata o richiesta per iscritto dal genitore al Dirigente, che provvederà a firmare l’apposita autorizzazione. Tale autorizzazione può essere concessa dal delegato del Dirigente.

• Il docente in servizio nell’ora di uscita dello studente è obbligato ad annotare l’uscita anticipata nel Registro di classe, previa esibizione dell’autorizzazione. Il docente consentirà l’allontanamento dalla classe, affidando l’alunno al collaboratore scolastico.

  • Ogni uscita anticipata che superi il limite di quelle fissate, deve essere comunicata al Dirigente Scolastico.

11) USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, a tutela dei soggetti nell’ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

✓ vigilare sull’incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante

lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;

✓ informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei

materiali;

✓ informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri

spazi o rischi connessi all’uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile

mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;

✓ informare e discutere con gli studenti il regolamento d’uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;

vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le

disposizioni ricevute;

✓ verificare l’idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;

valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;

La presente Direttiva è resa pubblica mediante pubblicazione allAlbo On line e nelle varie Sezioni di Competenza presenti sul sito web scolastico.

Ulteriori Direttive, ove ritenute opportune, verranno tempestivamente diramate.

I collaboratori del Dirigente Scolastico, i Responsabili di plesso e il Direttore S.G.A. per i Collaboratori Scolastici, dovranno vigilare affinchè tutto il personale si attenga alla presente Direttiva segnalando al Dirigente scolastico eventuali inadempienze.

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