Circolare 172

Validità dell’anno scolastico 2025/2026 e deroghe al numero massimo di assenze

A.S. 2025/26

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Personale scolastico

Non docente

Circolare N. 172 del 4/12/2025


Ai docenti
Agli studenti e alle loro famiglie
e.p.c. Al DSGA


Oggetto:
Validità dell’anno scolastico 2025/2026 e deroghe al numero massimo di assenze.


IL DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTO
l’art. 14, c. 7 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 che recita: “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato
VISTA la C.M. n. 20 del 04 marzo 2011 avente a oggetto: “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado art. 2 e 14 del DPR 122/2009
CONSIDERATO che, in casi eccezionali debitamente motivati e documentati, sono ammesse deroghe al suddetto limite, purché tali deroghe, a giudizio del Consiglio di Classe, non compromettano la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni;
VISTO il d.lgs. 62/2017 e, in particolare, l’art. 5;
VISTA la circolare ministeriale n° 1865 del 10 ottobre 2017;
VISTA la delibera n° del Collegio docenti del 16 ottobre 2025,


RENDE NOTO


per la validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre/quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria del secondo ciclo di
istruzione. Per l’anno 2025/26 il limite massimo di assenze è stabilito dalla seguente tabella:

LICEO
LINGUISTICO
Monte ore annuale ore assenza (25%) Numero massimo
biennio 891 223
triennio 990 248
LICEO SCIENTIFICO Monte ore annuale Numero massimo
ore assenza (25%)
biennio 891 223
triennio 990 248
TECNICO /
PROFESSIONALE
Monte ore annuale ore assenza (25%) Numero massimo
biennio/triennio 1056 264

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
Pertanto, per le studentesse e gli studenti per i quali, in sede di scrutinio finale, viene accertata la non validità dell’anno scolastico, il Consiglio di Classe dispone la non ammissione alla classe
successiva senza procedere alla valutazione degli apprendimenti.
Al monte ore sopra indicato, si applicano le seguenti deroghe deliberate dal Collegio Docenti in data 15 ottobre 2025 (delibera n. 24 del 15/10/2025), così di seguito strutturate:
A) Deroghe accoglibili d’ufficio, ovvero valide automaticamente ai fini della frequenza, se adeguatamente certificate.
● 1. Assenze per gravi patologie e/o per terapie mediche programmate e certificate.
● 2. Assenze per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti.
● 3. Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica disposto dai servizi di medicina di comunità.
● 4. Assenze per attività sportiva, debitamente richieste e certificate dall’associazione sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI.
● 5. Assenze per adesioni a confessioni religiose, purché siano documentate, comunicate preventivamente o giustificate al rientro dalla famiglia.
B) Deroghe soggette a valutazione del Consiglio di Classe, ovvero valide solo se ritenute motivate, documentate e coerenti con il percorso formativo.
● 1. Assenze per gravi motivi di famiglia e/o situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è  a conoscenza il Consiglio di Classe.
● 2. Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia.
● 3. Assenze dovute a situazioni sociali o ambientali complesse (es. fragilità familiare, interventi dei servizi sociali, problematiche di tutela minorile, difficoltà socio-economiche rilevanti), certificate in maniera analitica dai servizi sociali, assistenziali o altri enti competenti che seguono l’alunno.
● 4. Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza.
● 5. Assenze per attività di volontariato debitamente certificate.
Si precisa, inoltre, che:
1. Le ore corrispondenti a ritardi, entrate posticipate e uscite anticipate si sommano e si cumulano alle ore di assenza dello studente, ai fini della validità dell’anno scolastico.
2. le assenze devono essere sempre giustificate sul R.E.;
3. le ore di assenza per assemblea sindacale del docente non sono considerate ore di assenza per l’alunno;
4. le ore pomeridiane di lezione per attività extracurricolari non concorrono al calcolo del monte ore annuale.
I docenti sono tenuti a registrare con la massima accuratezza la presenza degli studenti per garantire una rendicontazione puntuale del numero complessivo di ore di assenza.
Il Coordinatore di Classe verifica periodicamente il numero di ore di assenza di ciascun studente, permettendo così di attuare, come previsto dalla normativa, un’informazione preventiva tempestiva e periodica ai genitori in caso di frequenza scolastica irregolare. Inoltre, comunica formalmente il numero di assenze di ogni studente ai Consigli di Classe in occasione degli scrutini intermedi e finali.
Nelle classi in cui non è individuato un coordinatore, le suddette attività rientrano tra gli adempimenti obbligatori di tutti i docenti, con particolare riguardo all’informativa alle famiglie.
Si precisa che tale calcolo deve necessariamente essere effettuato a partire dal
10/09/2025 (data di inizio delle lezioni) e fino al 08/06/2026 incluso (data di termine delle lezioni).


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Loredana Saetta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, co 2, del D. Lsg. 39/93

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